È giunta l’ora del “redde rationem”

02.01.2019

Corriere del Ticino del 2.2.2019
La tormentata vicenda dell'Accordo fiscale tra Svizzera e Italia,parafato il 22.12.2015 e relativo ai lavoratori frontalieri, si è ormai trasformata in una patetica "telenovela". La firma da parte del governo italiano è stata ulteriormente rinviata sine die e non sono previste altre notizie prima del prossimo aprile.Neppure la decisione del governo ticinese di rinunciare - in caso di firma dell'Accordo da parte italiana - all'obbligo per i frontalieri italiani di presentare un estratto del loro casellario giudiziale è valsa a sbloccare la situazione. Il che dimostra per altro che l'Accordo è, tutto sommato, più vantaggioso per il nostro Paese che per l'Italia e ciò anche se consente a quest'ultima di incrementare a medio e lungo termine il suo gettito fiscale. Di fronte a questo lungo stallo è comprensibile la reazione di chi - richiamando le 10'000 firme della petizione ticinese del 2014 - invoca la disdetta unilaterale dell'Accordo sui frontalieri del 3.10.1974, entrato in vigore nel 1979 con effetto retroattivo dal 1.1.1974, reclamando in via subordinata una compensazione finanziaria da Berna per il nostro Cantone. Al Ticino deriva in effetti un evidente pregiudizio dal traccheggiare delle autorità italiane. Primo perché con l'Accordo in vigore dovrà continuare a riversare a Roma - quale compensazione a favore dei Comuni della fascia di confine - il 38.8% delle imposte alla fonte prelevate dai frontalieri italiani, anziché il 30% previsto dal nuovo Accordo. Secondo perché la quota di ristorno fiscale attualmente dovuta all'Italia è significativamente superiore a quella dovuta, per es., all'Austria. Berna infatti, con l'entrata in vigore della libera circolazione delle persone (ALC),ha modificato l'accordo sui frontalieri con l'Austria stornandole da allora solo il 12,5% delle imposte incassate alla fonte dai suoi frontalieri. Il vantaggio del nuovo Accordo con l'Italia, se mai entrerà in vigore, consiste nella facoltà del Ticino di incassare il 70% delle imposte alla fonte invece dell'attuale 62.2% (ca. tra i 12 e i 20 mio. in più all'anno). Inoltre i lavoratori italiani saranno tenuti a dichiarare anche in Italia il reddito da lavoro conseguito in Svizzera, deducendo l'imposta ivi pagata. Le ben più elevate aliquote marginali in Italia (pari al 43% per i redditi superiori ai 75'000.- Euro) potrebbero indurre quantomeno i lavoratori frontalieri nelle fasce di reddito superiore a riconsiderare la loro scelta di lavorare in Svizzera, il che allevierebbe in certa misura la pressione sui salari e sulle infrastrutture in Ticino.Una forma di compensazione finanziaria a favore del nostro Cantone - che per le note ragioni storiche era stato penalizzato dall'Accordo del 1974 - è per altro già stata ipotizzata nel 2017 dallo stesso Consigliere federale Ueli Maurer, quale responsabile del DFF, in un incontro con la Deputazione ticinese, se non si fosse sbloccata la situazione con l'Italia. La compensazione potrebbe essere adottata nel quadro della revisione della Perequazione finanziaria della Confederazione o in altri ambiti: non sarebbe altro che una concretizzazione del principio di solidarietà confederale ("Unus pro omnibus, omnes pro uno") sancito dall'art. 44 cpv. 1 della Costituzione svizzera. Un atto parlamentare in tal senso verrà quindi inoltrato dai sottoscritti al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati affinché sia ripreso il filo di quel discorso e si riporti l'attenzione del Consiglio federale sul prezzo che il nostro Cantone si è accollato in tutti questi quarantacinque anni per volontà della Confederazione.

Occorre invece una certa cautela nell'esigere la disdetta unilaterale dell'attuale Accordo del 1974. È vero che l'ALC ha modificato nel 2007 la nozione di frontaliere, abbandonando il requisito del rientro giornaliero dal luogo di lavoro a quello di domicilio (bastando un unico rientro settimanale) ed è altrettanto vero che il contesto storico è del tutto diverso rispetto all'epoca in cui fu concluso l'Accordo sui frontalieri, in particolare in seguito all'adozione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Cionondimeno, come risulta dal Messaggio del Consiglio federale del 2.7.1975, l'Accordo sui frontalieri del 1974 è parte integrante della Convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni (CDI), la cui importanza economica per il nostro Paese - come pure per l'Italia - non deve essere comprovata. Ora, come ha spiegato il prof. Stefano Dorigo in un convincente contributo dottrinale apparso nella rivista Novità fiscali n. 5 del maggio 2014 edito dalla SUPSI, la CDI contempla sì un diritto di denuncia, ma unicamente in relazione all'intero trattato e non in relazione a singole clausole, come appunto quelle concernenti l'imposizione reciproca dei frontalieri. E se ciononostante la Svizzera intendesse denunciare unicamente l'Accordo sui frontalieri invocando l'art. 44 della Convenzione di Vienna che autorizza il recesso di trattati in caso di mutamento fondamentale delle circostanze, non riuscirebbe comunque a dimostrare (come esige questo articolo della Convenzione di Vienna) che quell'Accordo non era per la controparte italiana una condizione essenziale per la stipulazione della CDI. Dalla genealogia della CDI risulta infatti che per l'Italia è sempre stato essenziale prevedere un regime di tassazione dei frontalieri che comportasse il ristorno ai comuni italiani di frontiera di una parte delle imposte riscosse alla fonte dalla Svizzera.

Fabio Abate, Consigliere agli Stati

Rocco Cattaneo, Consigliere nazionale

Giovanni Merlini, Consigliere nazionale

Crea il tuo sito web gratis! Questo sito è stato creato con Webnode. Crea il tuo sito gratuito oggi stesso! Inizia