Nessun “testimone della corona” in Svizzera

02.06.2017

Opinione Liberale del 2.06.2017

Recentemente è stato commemorato il 25. anniversario dell'attentato di Capaci che costò la vita a Giovanni Falcone, a sua moglie e ai tre agenti di scorta. Intanto nel nostro Paese è in corso un'animata discussione sul rafforzamento della lotta al criminalità organizzata e al terrorismo di matrice islamista. Giuristi e politici si interrogano sugli strumenti più opportuni e urgenti da aggiungere all'attuale panoplia di misure preventive e repressive. Si moltiplicano, anche in reazione ad alcune sentenze del Tribunale penale federale considerate troppo miti, gli atti parlamentari che mirano ad inasprire la pena massima comminata dal Codice penale svizzero per i crimini violenti e per la partecipazione ad un'organizzazione criminale (quest'ultima punibile attualmente, secondo l'art. 260ter, con una pena detentiva massima di soli 5 anni). Mercoledì scorso il Consiglio nazionale ha respinto una mozione che chiedeva al governo di adottare una normativa sui collaboratori di giustizia (ossia a favore dei cosiddetti "testimoni della corona"), in particolare per agevolare le inchieste nel perseguimento di reati di stampo mafioso, aiutando così la giustizia penale a sgominare le organizzazioni criminali attive sul nostro territorio. La Camera del popolo ha tuttavia approvato una mozione che vuole estendere la possibilità per i giudici di attenuare la pena inflitta al membro di un'organizzazione terroristica come Al Quaida e ISIS, che grazie alla collaborazione fornita contribuisce ad impedire la continuazione dell'attività criminale dell'organizzazione di cui ha fatto parte.

Il Codice di procedura penale unificato (CPP) non prevede oggi la possibilità di valorizzare processualmente gli imputati dissociatisi da un'organizzazione criminale o terroristica. Il Ministero pubblico della Confederazione federale (MPC) non è infatti autorizzato a prospettare ai pentiti una riduzione della pena se la loro collaborazione attiva e le loro testimonianze contribuiscono a far arrestare i vertici dell'organizzazione e a smantellarla, scongiurando così ulteriori reati. Questo divieto di patteggiare uno sconto di pena con i pentiti deriva direttamente dai principi di legalità e di parità di trattamento, appena confermati appunto dal Consiglio nazionale. Anche secondo il Consiglio federale, le esigenze di maggiore efficienza nella lotta contro le organizzazioni criminali grazie agli insiders non giustificherebbe il sacrifico di due principi così importanti dello Stato di diritto. Questa posizione "purista" del governo e della maggioranza parlamentare ha le sue buone ragioni, ma appare contraddittoria nella misura in cui lo stesso CF aveva motivato nel 2006 la necessità di unificare la procedura penale proprio invocando la necessità di far fronte più efficacemente al carattere transnazionale e globale del crimine organizzato e di quello economico e finanziario. La facoltà dell'autorità inquirente di indurre gli imputati dissociatisi - prospettando loro riduzioni di pena in sede istruttoria - a collaborare attivamente nella raccolta di prove a carico di coimputati o persone terze coinvolte è riconosciuta da decenni in diversi Stati europei e con notevoli successi nella repressione di varie cosche e associazioni delinquenziali, come p.es. in Italia, in Francia e in Germania (con la Kronzeugenregelung del suo Codice penale), oltre che nei Paesi anglosassoni. È vero che possono sorgere dubbi sulla credibilità di dichiarazioni a carico di coimputati o altre persone, ottenute con la promessa di sconti di pena, ed è sempre latente il rischio che possa risultare compromesso il diritto ad un equo processo secondo l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. Il nostro CPP si limita quindi a stabilire solo una forma ristretta di testimonianza della corona, autorizzando il giudice ad attenuare la pena, se l'accusato si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione criminale (art. 260ter cif. 2 CPS). Di conseguenza in Svizzera la possibilità di un trattamento di favore interviene, in questi casi particolari, soltanto in sede di commisurazione della pena da parte del giudice.

Dunque il Ministero pubblico federale non potrà giovarsi della regola "del testimone della corona" nella repressione sempre più impegnativa di queste gravi forme di criminalità ramificata, che orami da tempo si fa un baffo dei confini nazionali.

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