05.07.2019

03.06.2017

CdT del 3 giugno 2017

Nell'intervista al mio collega Consigliere nazionale e membro (come il sottoscritto) della Commissione degli affari giuridici, pubblicata a pag. 4 del GdP del 23.5 us. in merito alle proposte della Commissione speciale del GC che si è occupata di concretizzare l'iniziativa popolare "Prima i nostri", si leggono alcune affermazioni avventurose.

Nidegger, difendendo a spada tratta il "primanostrismo" sempre più in auge e non solo da noi, sostiene che "se Berna non ha fatto i compiti nell'applicare l'iniziativa contro l'immigrazione di massa, il Ticino può sostituirsi ad essa, legiferando nel rispetto della Costituzione federale" o ancora che "i Cantoni (...) conservano il diritto di occupare spazi non coperti dal diritto federale". E ci assicura che "i Cantoni non perdono (...) il loro diritto di emanare delle leggi se la Confederazione decide di non fare uso di questa sua competenza".

Non mi sento di condividere questa analisi, per più di una ragione.

I Cantoni sono sì sovrani, ma nel limite stabilito dalla Costituzione federale ed esercitano le competenze che non sono riservate alla Confederazione (art. 3 CF). Inoltre vale il principio secondo cui Confederazione e Cantoni sono tenuti a rispettare il diritto internazionale (art. 5 cpv. 4 CF). E' un po' come per il popolo: noi Svizzeri siamo orgogliosi della sovranità esercitata dalle cittadine e dai cittadini grazie ai diritti popolari della nostra democrazia diretta. Ma sappiamo bene che, pur essendo sovrano, il popolo non è onnipotente. Deve infatti rispettare le regole dello Stato di diritto che esso stesso si è dato.

Per quanto concerne le competenze legislative della Confederazione, ve ne sono di due tipi: quelle esaustive che escludono la possibilità per i Cantoni di legiferare nello stesso ambito e quelle concorrenti, che invece lasciano spazio di manovra ai Cantoni accanto alla Confederazione. P.es. per i settori degli stranieri e dell'asilo (art. 121 CF) così come per il mercato del lavoro disciplinato dal diritto civile (art. 122 CF) la nostra Costituzione federale assegna alla Confederazione una competenza legislativa esaustiva. Di conseguenza, in questi tre ambiti, i Cantoni non possono mettersi a sperimentare in ambito legislativo, neppure laddove Berna abbia fatto un uso solo parziale delle sue competenze. È vero che i Cantoni possono sfruttare un per altro angusto margine di manovra se sussistono comprovati motivi di ordine pubblico, di sicurezza e salute pubblica, come stabilisce l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), oppure nei casi di impieghi legati all'esercizio della "pubblica podestà" (p.es. nell'ambito del rilascio di permessi di soggiorno). Ma dubito che tali motivi possano essere invocati per giustificare la discriminazione di cittadini stranieri non residenti, derivante dalle varie clausole di preferenza indigena proposte dalla Commissione speciale sotto forma di molteplici modifiche di leggi cantonali, come quella sul turismo (secondo cui le OTR, a parità di requisiti e qualifiche, devono dare la precedenza alle persone residenti, purché idonee ad occupare il posto di lavoro offerto), oppure quella sulla Legge tributaria (che prevede tra l'altro una riduzione di 1/3 dell'imposta sull'utile delle neocostituite società per la durata di 10 anni, se almeno l'80% dei loro dipendenti risiedono in CH) oppure ancora quella sull'USI e la SUPSI (precedenza indigena nelle assunzioni di personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e ausiliario, a parità di requisiti e qualifiche), sulle aziende di trasporto e sulla Banca dello Stato. Si tratterebbe in questi casi di manifeste violazioni del divieto (stabilito dall'ALC) di discriminazione di cittadini non residenti. Non solo: a mio modesto avviso vi si può ravvisare anche una restrizione indebita della libertà economica garantita dall'art. 27 CF. Inoltre, a prescindere dalle puntuali modifiche delle leggi indicate, l'iniziativa proposta in forma generica volta a modificare la Legge d'applicazione della preferenza indigena interviene a regolare un ambito, quello del rilascio dei permessi agli stranieri, in cui i Cantoni non hanno alcunché da dire, proprio per una chiara ripartizione delle competenze. E' come se il Ticino si mettesse a stampare moneta, magari denominandola "leponzio".

Nella lingua di Racine si usa l'espressione "jamais trop de zèle" per ammonire qualcuno circa i rischi legati a certi eccessi di zelo. Gli sforzi della Commissione speciale del Gran Consiglio per attuare la modifica costituzionale approvata dalla maggioranza del popolo ticinese sono lodevoli, ma non sortiranno effetti pratici degni di nota. Il difetto sta infatti nel manico, ossia nel tenore di un'iniziativa ("Prima i nostri") il cui titolo seducente sintetizza bene l'obbiettivo, ma illude sulle possibilità di raggiungerlo. E così torniamo all'inizio. Le regole dello Stato di diritto vanno osservate, piacciano o no. Se alcune non piacciono più si possono cambiare, ma senza scorciatoie illecite. Ben venga quindi l'iniziativa popolare sull'ALC. Perlomeno ci porterà chiarezza. Intanto il DFE continui a sollecitare le parti sociali a dialogare in vista della conclusione di contratti collettivi di lavoro, come ha fatto con successo nel settore della vendita al dettaglio.

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